WHISTLEBLOWING. DAVIGO: FATTO COSI’ NON HA SENSO.

 

Whistleblowing

Alla fine è legge il pacchetto di misure a tutela dei dipendenti che segnalano illeciti.

Sia nel pubblico, sia nel privato.

Tutele inedite per le imprese private e un passo in più rispetto a quanto già previsto dalla legge Severino per i pubblici dipendenti.

Il presidente dell’Autorità anticorruzione, che avrà un ruolo centrale nell’applicazione della legge per quanto riguarda il settore pubblico, Raffaele Cantone, sottolinea che «chi segnala illeciti di cui è venuto a conoscenza sul luogo di lavoro non può essere lasciato solo, esposto al rischio di minacce, ritorsioni e perfino di perdere il posto, come a volte è tristemente accaduto. L’Autorità anticorruzione, alla quale la legge demanda gli accertamenti, si attrezzerà per far fronte a questo ulteriore compito».

Ma in un coro di consensi – raccontano Giovanni Negri e Franco Toffoletto, su Il Sole 24 Ore del 16 novembre 2017, alle pagine 1 e 30 – c’è anche qualche voce dissonante.

Sia tra le forze politiche, sia all’interno della magistratura.

Per Francesco Paolo Sisto, di Forza Italia, «la legge sul whistleblowing è una barbarie giuridica che legittima e incoraggia, negli ambienti di lavoro, un clima di costante e reciproco sospetto alimentato da accuse segrete e segretate. E una norma figlia del punto di incontro tra la cultura giustizialista del M5S e quella demagogico-censoria del Pd, a cui Forza Italia sarà sempre fermamente contraria».

Mentre Piercamillo Davigo bolla la legge con lo stigma dell’inutilità. «Fatta cosi non ha senso – spiega l’ex pm di Mani Pulite perché se uno è obbligato a fare denuncia, e se non la fa commette un reato, non può mantenere l’anonimato, non è tecnicamente possibile». Infatti i dipendenti pubblici, «salvo gradi molto bassi, sono pubblici ufficiali incaricati di pubblico servizio e hanno l’obbligo di denuncia -ha chiarito – come si fa a mantenere l’anonimato? Quelli che copiano dall’estero non sanno che il sistema è diverso. Ad esempio in Gran Bretagna, dove questo istituto è nato, esistono i testi occulti la cui identità non viene rivelata agli imputati e ai difensori. Se facciamo una cosa cosi anche in Italia ha senso, altrimenti il provvedimento non ha senso».

Ai lettori del Sito, come nei precedenti articoli, lasciamo, come sempre, o, almeno, tentiamo di farlo, una fotografia completa, con i soli virgolettati.

Su argomenti come questo, di estrema delicatezza, è normale vi siano posizioni differenziate, a volte anche in modo significativo.

Come sempre, sarà l’applicazione pratica delle scelte e delle decisioni, soprattutto di quelle controverse, a dire chi aveva ragione.

Ci auguriamo di essere stati utili.

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Commenti (4)

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  1. avatar Giovanni scrive:

    in effetti se il dipendente pubblico segnala condotte illecite di cui viene a conoscenza, ha l’obbligo di servizio in virtu’ degli art. 54 e 98 della Costituzione e del Codice di comportamento di segnalarlo agli Organi interni dell’ente e alle Autorita’ affinche’ cessi la condotta che crea danno al patrimonio pubblico e questa azione di segnalazione, essendo obbligo di servizio,tutelata dallo stesso ente.
    Ma purtroppo l’Ente non riconosce alla segnalazione la connotazione di obbligo di servizio nell’esercizio della funzione pubblica, le Autorita’ informate non intervengono ad ordinare le condotte riparatorie volte a far cessare l’illecito e non tutelano il dipendente diffidando l’ente di appartenenza dal porre in essere condotte persecutorie.
    Ecco perche’ la legge e’ provvidenziale!
    consente di potersi difendere dall’ente laddove non ne dovesse riconoscere l’essenza di ‘obbligo di servizio!
    assai singolare e’ che il codice di comportamento e’ registrato alla Corte dei conti.
    La registrazione alla Corte dei conti dovrebbe conferire alla osservanza del Codice la connotazione di apporto sussidiario alla corretta gestione del patrimonio pubblico e come tale suscettibile di tutela.
    Purtroppo non e’ cosi’.
    La legge aiuta e soccorre le tante persone che pur esercitando un obbligo di servizio sono perseguite
    e allontanate dal luogo di lavoro.

  2. avatar Giovanni scrive:

    errata corrige: in effetti se il dipendente pubblico viene a conoscenza di condotte illecite in ambito lavorativo, ha l’obbligo di servizio ecc.

  3. avatar angelo scrive:

    Quello che non mi convince e’ la dove dice che l’autorita’ anticorruzione si attrezzera’ per far fronte a questo ulteriore compito…………..ripeto si attrezzera’…………….campa cavallo !!!!!!!!!

    • avatar Giovanni scrive:

      caro Angelo capisco le tue perplessita’ perche’ in Italia le norme, i codici di comportamento, le leggi ci sono, ma purtroppo sovente restano sulla carta.
      Il Capo dello Stato, ieri ha promulgato la legge sulle segnalazione di condotte illecite, raccomandando al Presidente del Consiglio la adozione di accorgimenti i volti a rendere l’applicazione della legge piu’ agevole.
      Il Capo dello Stato e’ magistrato di influenza, questa sua presenza attiva volta a vigilare sulla corretta e puntuale applicazione della legge, a mio avviso induce la Nazione ad essere piu’ accorta nell’applicare e osservare la legge.
      E’ una funzione di influenza benefica, un esempio nella speranza che ne sia colta l’essenza.
      Speriamo!

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