Whistleblowing in Europa: c’è ancora molta strada da fare?
Sì, secondo Transparency International EU.
In un post dell’8 Gennaio, la coalizione globale contro la corruzione ha reso noto il proprio pensiero circa l’inadeguatezza delle nuove regole[1] sul whistleblowing nel proteggere opportunamente il personale all’interno del Parlamento Europeo.
L’enfasi è sul ruolo cruciale che i cosiddetti “soffiatori di fischietto” giocano nell’identificare la corruzione, aiutando a far crescere la responsabilità delle Istituzioni e a proteggere l’interesse pubblico.
Nonostante ciò, il direttore di Transparency International EU, Carl Dolan, ha affermato che i dipendenti possono ancora andare incontro a ripercussioni quando riportano azioni sbagliate da parte dei loro superiori, trovandosi così in una posizione vulnerabile che non crea adeguati incentivi a richiamare l’attenzione su potenziali irregolarità o attività illecite.
Importanza, quella dei whistleblowers all’interno delle Istituzioni europee, che era già stata evidenziata dal mediatore europeo Emily O’Reilly proprio un anno fa, quando con grande rammarico affermava che lo sviluppo dei regolamenti interni alle istituzioni non era ancora stato raggiunto, nonostante fossero state obbligate a farlo a partire dal 1 Gennaio 2014. Nel Marzo 2015 infatti, su 9 istituzioni[2], soltanto 2 avevano adottato le disposizioni di sicurezza previste. Risultati, quelli rilevati dall’indagine dell’Ombudsman, che restituiscono l’immagine di una protezione per i whistleblowers ancora molto debole all’interno delle Istituzioni europee, soprattutto poi se collegati a quelli dell’Eurobarometro n.397[3] del Febbraio 2014 in cui il 70% dei cittadini europei si diceva convinto dell’esistenza della corruzione all’interno delle Istituzioni stesse.
L’arretratezza europea in materia di whistleblowing si manifesta anche tra gli Stati Membri, che non sembrano avere forti incentivi nel proteggere i soffiatori di fischietto, eccezion fatta per il Regno Unito che già dal 1998 con un Public Interest Disclosure Act protegge quasi tutti gli impiegati del settore pubblico e privato dalle eventuali ritorsioni dell’attività. Un report pubblicato dalla stessa Transparency International nel 2013 evidenziava che soltanto 4 Stati Membri dell’Unione europea possedevano adeguate leggi al riguardo.
Nel caso del Parlamento Europeo, l’invito di Transparency International EU è quello di rivedere le regole ed assicurare una protezione consona per tutto il personale, in linea con le best practices europee, come ad esempio quelle sviluppate dal Consiglio d’Europa[4].
Tutti i collegamenti nelle note a piè di pagina.
[1]http://www.transparencyinternational.eu/wp-content/uploads/2016/01/ri_artil22quater_whistleblowing_en.pdf
[2] Parlamento Europeo, Commissione Europea, Consiglio dell’Unione Europea, Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Corte dei Conti Europea, Servizio Europeo per l’azione esterna, Comitato Economico e Sociale Europeo, Comitato delle Regioni e Garante Europeo della protezione dei dati.
[3] http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_397_en.pdf
[4] http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ%20Recommendations/CMRec%282014%297E.pdf
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la segnalazione di condotte illecite deve essere valutata congiuntamente dagli Organi interni dell’ente di appartenenza dove avviene l’illecito e dalle Autorita’ della Repubblica che, acclarata la rilevanza della segnalazione per la tutela dell’interesse pubblico e della collettivita’, diffidano l’Ente dall’attuare procedure persecutorie nei confronti del’ dipendente e se cio’ avviene, ordinare l’immediata cessazione degli effetti dei provvedimenti posti in essere e l’immediata cessazione della condotta illecita lesiva dell’interesse pubblico.
faccio un esempio concreto.
Due enti pubblici di Palermo, l’ente di appartenenza e un ente strumentale dell’ente, basano la loro azione amministrativa e contabile nei confronti del sottoscritto, su un atto la cui inesistenza e’ sancita con decisione del Presidente della Repubblica notificata presso il proprio domicilio, pur essendo i due enti pubblici attori e parti vincolate dalla decisione;
pongono in essere atti e provvedimenti conseguenziali nei confronti del sottoscritto, basati sulla inosservanza della decisione del capo dello Stato;
il diritto-dovere di rifiuto di tali atti, e’ ritenuto dagli enti attori del ricorso, condotta senza pregio e perseguibile, da segnalare al Prefetto e all’Ispettorato Funzione Pubblica;
Sulla base della slealta’ dei due enti pubblici nei confronti del capo dello Stato, ho richiesto a S.E. il Prefetto di Palermo, di intervenire ed intimare ai due enti pubblici di osservare la decisione del capo dello Stato ponendo in essere gli atti ed i provvedimenti conseguenziali, e di ordinare la sospensione degli effetti degli atti e dei provvedimenti fatti contro il sottoscritto.