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	<title>Commenti a: Protection of whistleblowers</title>
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		<title>Di: Giovanni</title>
		<link>http://anticorruzione.eu/2015/11/protection-the-whistleblower/#comment-29835</link>
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 13:21:00 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[l&#039;art. 54 bis del d.l. 165/01, tutela il dipendente pubblico che segnala condotte illecite.
La segnalazione di condotte illecite nella P.A., non e&#039; un servizio di poco pregio, ma servizio nell&#039;interesse pubblico, di vigilanza sulla osservanza dell&#039;art. 97 della Costituzione nelle P.A., che si riverbera sulla vita civile e democratica del Paese.
Il dipendente pertanto deve essere tutelato riconoscendo  l&#039;essenza e il valore intrinseco vero della segnalazione.
A mio modesto parere, il dipendente deve segnalare la condotta illecita congiuntamente : 
- agli Organi di vigilanza dell&#039;ente di appartenenza; 
- a un Organo della Repubblica ( Ispettorato Funzione Pubblica?; Prefetto?; Corte dei conti ?; sezione anticorruzione Polizia di Stato? ecc.).
L&#039;autorita&#039; investita, intima alla P.A. interessata di sospendere qualsiasi procedura finalizzata a sanzionare il dipendente e avvia l&#039;attivita&#039; istruttoria volta all&#039;accertamento del valore della segnalazione per la tutela dell&#039;interesse pubblico.
Acclarata la rilevanza della segnalazione di condotta illecita, l&#039;Autorita&#039; investita, ordina alla P.A. la cessazione immediata della condotta illecita, finalizzata a ricondurre l&#039;azione della P.A. entro l&#039;alveo dell&#039;art. 97 della Costituzione e a porre in essere procedure di riconoscimento del pregio dell&#039;azione del dipendente, riconoscendo nella azione di segnalazione, l&#039;espressione di particolare pregio della  professionalita&#039; da premiare con l&#039;attribuzione di posizione giuridica ed economica piu&#039; consona alla qualita&#039; del servizio alla Nazione svolto.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;art. 54 bis del d.l. 165/01, tutela il dipendente pubblico che segnala condotte illecite.<br />
La segnalazione di condotte illecite nella P.A., non e&#8217; un servizio di poco pregio, ma servizio nell&#8217;interesse pubblico, di vigilanza sulla osservanza dell&#8217;art. 97 della Costituzione nelle P.A., che si riverbera sulla vita civile e democratica del Paese.<br />
Il dipendente pertanto deve essere tutelato riconoscendo  l&#8217;essenza e il valore intrinseco vero della segnalazione.<br />
A mio modesto parere, il dipendente deve segnalare la condotta illecita congiuntamente :<br />
&#8211; agli Organi di vigilanza dell&#8217;ente di appartenenza;<br />
&#8211; a un Organo della Repubblica ( Ispettorato Funzione Pubblica?; Prefetto?; Corte dei conti ?; sezione anticorruzione Polizia di Stato? ecc.).<br />
L&#8217;autorita&#8217; investita, intima alla P.A. interessata di sospendere qualsiasi procedura finalizzata a sanzionare il dipendente e avvia l&#8217;attivita&#8217; istruttoria volta all&#8217;accertamento del valore della segnalazione per la tutela dell&#8217;interesse pubblico.<br />
Acclarata la rilevanza della segnalazione di condotta illecita, l&#8217;Autorita&#8217; investita, ordina alla P.A. la cessazione immediata della condotta illecita, finalizzata a ricondurre l&#8217;azione della P.A. entro l&#8217;alveo dell&#8217;art. 97 della Costituzione e a porre in essere procedure di riconoscimento del pregio dell&#8217;azione del dipendente, riconoscendo nella azione di segnalazione, l&#8217;espressione di particolare pregio della  professionalita&#8217; da premiare con l&#8217;attribuzione di posizione giuridica ed economica piu&#8217; consona alla qualita&#8217; del servizio alla Nazione svolto.</p>
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