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	<title>Commenti a: Best practices internazionali per le politiche di protezione dei whistleblower, la checklist di GAP</title>
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		<title>Di: Giovanni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giovanni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 16:49:40 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[in Italia, l&#039;art. 54 bis d.l. 165/01, tutela il dipendente pubblico che segnala condotte illecite.
Il dipendente che denuncia condotte illecite all&#039;autorita&#039; giudiziaria o alla Corte dei conti, o al proprio superiore gerarchico, non puo&#039; essere sanzionato o licenziato o sottoposto a misura discriminatoria diretta o indiretta avente effetti sulla condizione di lavoro.
Il problema vero e&#039; che sia l&#039;autorita&#039; giudiziaria che la Corte dei conti, acquisita la segnalazione di condotta illecita, devono prontamente intervenire diffidando l&#039;ente di appartenenza a porre in essere condotte in violazione dell&#039;art. 54 bis!
in sostanza le autorita&#039; informate, devono assumere la connotazione di tutori del dipendente almeno sino a quando si accerta la rilevanza della segnalazione per la tutela dell&#039;interesse pubblico.
Altra cosa e&#039; la segnalazione al superiore gerarchico.
In enti potenti e autorevoli come le universita&#039;, i superiori gerarchici, ritenendo il loro operato sempre corretto (sono baroni!), maltollerano segnalazioni volte a ricondurre l&#039;operato dell&#039;ente entro l&#039;alveo dell&#039;art. 97 della Costituzione e il piu&#039; delle volte ritengono la segnalazione comportamento senza pregio se non addirittura da perseguire.
In questo caso, a mio avviso, la convenzione della stessa universita&#039; con una Autorita&#039; terza ed esterna (Prefetto? P.M. penale o contabile? A.N.AC.?) consente la valutazione imparziale della segnalazione e laddove se ne riscontri la fondatezza ai fini del perseguimento dell&#039;interesse pubblico, l&#039;autorita&#039; intimare la cessazione di qualiasi procedura avviata contro il dipendente e la cessazione immediata della condotta illecita posta in essere.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in Italia, l&#8217;art. 54 bis d.l. 165/01, tutela il dipendente pubblico che segnala condotte illecite.<br />
Il dipendente che denuncia condotte illecite all&#8217;autorita&#8217; giudiziaria o alla Corte dei conti, o al proprio superiore gerarchico, non puo&#8217; essere sanzionato o licenziato o sottoposto a misura discriminatoria diretta o indiretta avente effetti sulla condizione di lavoro.<br />
Il problema vero e&#8217; che sia l&#8217;autorita&#8217; giudiziaria che la Corte dei conti, acquisita la segnalazione di condotta illecita, devono prontamente intervenire diffidando l&#8217;ente di appartenenza a porre in essere condotte in violazione dell&#8217;art. 54 bis!<br />
in sostanza le autorita&#8217; informate, devono assumere la connotazione di tutori del dipendente almeno sino a quando si accerta la rilevanza della segnalazione per la tutela dell&#8217;interesse pubblico.<br />
Altra cosa e&#8217; la segnalazione al superiore gerarchico.<br />
In enti potenti e autorevoli come le universita&#8217;, i superiori gerarchici, ritenendo il loro operato sempre corretto (sono baroni!), maltollerano segnalazioni volte a ricondurre l&#8217;operato dell&#8217;ente entro l&#8217;alveo dell&#8217;art. 97 della Costituzione e il piu&#8217; delle volte ritengono la segnalazione comportamento senza pregio se non addirittura da perseguire.<br />
In questo caso, a mio avviso, la convenzione della stessa universita&#8217; con una Autorita&#8217; terza ed esterna (Prefetto? P.M. penale o contabile? A.N.AC.?) consente la valutazione imparziale della segnalazione e laddove se ne riscontri la fondatezza ai fini del perseguimento dell&#8217;interesse pubblico, l&#8217;autorita&#8217; intimare la cessazione di qualiasi procedura avviata contro il dipendente e la cessazione immediata della condotta illecita posta in essere.</p>
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